Abbandonare i Rifiuti non Pericolosi è Illegale.
Semplicemente, l'abbandono del Rifiuto non pericoloso, è Illegale in quanto Rifiuto.
Abbandonare i Rifiuti Pericolosi è Illegale.
Semplicemente, l'abbandono del Rifiuto Pericoloso, è illegale in quanto Rifiuto.
La Normativa Attuale è molto chiara in proposito, e non ammette sconti, tale normativa di riferimento è senza dubbio il D.lgs. 152/2006 e s.m.n.i..
Non esiste pertanto abbandono consapevole che non può essere perseguito dall'autorità di vigilanza; tale autorità deve comunque fare i conti con i propri mezzi e personale che a oggi risulta insufficiente a compensare tale illecito.
La Vigilanza è Svolta a Seconda delle Proprie Competenze dal:
- Ministero dell'Ambiente.
- Corpo Forestale dello Stato.
- N.O.E. dei Carabinieri. (Nucleo Tutela Ambientale)
- Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU)
- Tecnici.
- Compagnie Barracellari.
- Comuni.
- Provincie.
- Regioni.
Le Responsabilità Sono:
- Di Chi Produce il Rifiuto (Produttore), dato che in qualsiasi attività di manutenzione, il produttore e l'esecutore materiale dei lavori coincidono.
- Delle Imprese Edili.
- Del Proprietario di un Terreno che Rimescola, o Semplicemente Posiziona uno Strato Soprastante di Terra di Altri Terreni Senza Aver Prima Verificato la Compatibilità, (Analisi Chimica del Terreno), del Suo con Quello di Produzione della Terra Conferita.
- Dei Tecnici Progettisti Qualificati, che nel Progettare Una Casa non Prevede Quale Sia la Gestione delle Terre e Rocce da Scavo (Da Sbancamento) per una Nuova Costruzione, Sia il Materiale da Demolizione se Deve Progettare una Ristrutturazione e ha Bisogno di Fare delle Demolizioni di Tutta o Parte della Struttura Esistente.
- Dei Direttori dei Lavori.
- Di Chi Omette di Fare i Dovuti Accertamenti Sugli Illeciti Evidenziati.
Il Principio Base è:
"La Responsabilità Principe è del Proprietario del Rifiuto, o del Produttore del Rifiuto e non di Chi Abbandona il Rifiuto se quest'Ultimo non viene colto in fragranza di reato".
Altre Responsabilità:
- Dei Proprietari di Beni Immobili e Mobili.
- Degli Esecutori Materiali dell'Abbandono del Rifiuto (Se Colti in Fragranza).
- Dei Tecnici che Operano nel Territorio (Geometri, Ingegneri, Architetti, Chimici, Consulenti Ambientali).
- Delle Amministrazioni come (Comuni, Provincie, Regioni).
Rifiuti
I rifiuti sono tutto quanto risulta di scarto o avanzo alle più svariate attività umane. La Comunità europea, con la Direttiva n.2008/98/Ce del 19 novembre 2008 (Gazzetta Ufficiale Europea L312 del 22 novembre 2008) li definisce qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.[1] Non sono considerati rifiuti i "sottoprodotti", ossia i residui ottenuti da un ciclo produttivo che soddisfano i requisiti elencati nell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
E' previsto che, dopo una determinata lavorazione, un rifiuto possa cessare di essere tale se vengono rispettate le condizioni elencate nell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006: A) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; B) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; C) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; D) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.--SirLeonard (msg) 13:03, 13 dic 2011 (CET)
Definizione di rifiuto:(D. Lgs. 152/06 art. 183, c. 1a)“Rifiuto: Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell’all. A alla parte IV del D.lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.”
Lista Positiva: ecco i rifiuti non pericolosi
Lista Positiva: ecco i rifiuti non pericolosi
Di seguito riportiamo l'allegato E
Bollettino Ufficiale Regione A.T.A.A. - 15 settembre 2009 N° 38
020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020401 terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio
030101 scarti di corteccia e sughero
030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, panelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030199 rifiuti non specificati altrimenti esatta descrizione del rifiuto nel formulario
030301 scarti di corteccia e legno
040109 rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
040199 rifiuti non specificati altrimenti esatta descrizione del rifiuto nel formulario
040221 rifiuti da fibre tessili grezze
040222 rifiuti da fibre tessili lavorate
040299 rifiuti non specificati altrimenti esatta descrizione del rifiuto nel formulario
090107 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
090108 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
100101 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro
101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
120105 limatura e trucioli di materiali plastici
150106 imballaggi in materiali misti
150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti
160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 esatta descrizione del rifiuto nel formulario
170604 altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
190501 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
190502 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
190503 compost fuori specifica
190801 vaglio
190802 rifiuti dell'eliminazioni della sabbia
190904 carbone attivo esaurito
190905 resine di scambio ionico saturate o esaurite
190805 fanghi prodotti dagli impianti provinciali di depurazione biologica delle acque reflue urbane
in caso di comprovata necessità, riconosciuta con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di depurazione. Copia del provvedimento deve essere comunicata dall'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente.
191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
200203 altri rifiuti non biodegradabili
200301 rifiuti urbani non differenziati
200302 rifiuti di mercati
200303 residui della pulizia delle strade
200307 rifiuti ingombranti
Nell'introduzione all'elenco dei rifiuti è infatti precisato che:
- Materia Prima Secondaria (MPS)
- Sottoprodotto
- Prodotto di Recupero
nonchè dalla regolamentazione del riutilizzo delle terre e rocce da scavo.
In base all'art. 181-bis, introdotto dal "correttivo" dell'aprile 2008, le materie prime secondarie (e le sostanze e i prodotti secondari) verranno definite ed individuate con apposito decreto ministeriale nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:In sostanza, fatto salvo quanto verrà stabilito da un futuro decreto ministeriale, non sono rifiuti tutte le sostanze e materiali che presentino le caratteristiche dei prodotti di recupero individuati dalle vigenti norme tecniche sul recupero in regime semplificato (D.M. 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269), non solo quando derivano da operazioni di recupero di rifiuti, ma anche in ogni altro caso in cui comunque possiedano tali caratteristiche.
Rispetto a quanto era originariamente previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, ora, a seguito del "correttivo":
Esclusioni
Sono rifiuti urbani anche <<i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) (ossia non provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g)>> (art. 184, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006).
In base al richiamato art. 198, comma 2, lett. g):I previsti criteri statali di assimilazione debbono essere fissati con apposito decreto ministeriale, nelle more dell'emanazione del quale continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2 lettera d) e 57, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che a loro volta prevedevano l'emanazione di un apposito d.m. (peraltro mai emanato) e nelle more, l'applicazione delle previgenti disposizioni in materia (art. 57).
La categoria dei rifiuti assimilati agli urbani, ovvero degli urbani per assimilazione, non va confusa con quella dei rifiuti speciali che, pur rimanendo tali, possono, per libera scelta di chi li ha prodotti o comunque li detiene, essere conferiti, in base ad apposita convenzione-contratto, al gestore del servizio pubblico ove lo stesso offra tale servizio.
Sottoprodotti
L'art. 183, comma 1, lett. p) definisce sottoprodotti:
le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
Al momento, in via transitoria ed in attesa dell'emanazione del previsto decreto ministeriale di cui sopra, ai fini delle materie prime secondarie si continuano ad applicare: