giovedì 15 marzo 2012

Conosciamo Prima i Rifiuti

Rifiuti

Rifiuti

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Rifiuti dentro a un cassonetto utilizzato sino a pochi anni fa

I rifiuti sono tutto quanto risulta di scarto o avanzo alle più svariate attività umane. La Comunità europea, con la Direttiva n.2008/98/Ce del 19 novembre 2008 (Gazzetta Ufficiale Europea L312 del 22 novembre 2008) li definisce qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.[1] Non sono considerati rifiuti i "sottoprodotti", ossia i residui ottenuti da un ciclo produttivo che soddisfano i requisiti elencati nell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

E' previsto che, dopo una determinata lavorazione, un rifiuto possa cessare di essere tale se vengono rispettate le condizioni elencate nell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006: A) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; B) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; C) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; D) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.--SirLeonard (msg) 13:03, 13 dic 2011 (CET)

Definizione di rifiuto:(D. Lgs. 152/06 art. 183, c. 1a)“Rifiuto: Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell’all. A alla parte IV del D.lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.”

Lista Positiva: ecco i rifiuti non pericolosi

Lista Positiva: ecco i rifiuti non pericolosi

Il 15 settembre 2009 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n° 38 della Regione ATAA, il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 14/07/2009 n. 13-15/Leg. relativo a "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10)",che include la tanto attesa: Lista positiva dei rifiuti non pericolosi che possono essere collocati in discariche per rifiuti non pericolosi destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani, senza caratterizzazione analitica.

Di seguito riportiamo l'allegato E
Bollettino Ufficiale Regione A.T.A.A. - 15 settembre 2009 N° 38
"Allegato E (art. 14, comma 1 bis) Lista positiva dei rifiuti non pericolosi che possono essere collocati in discariche per rifiuti non pericolosi destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani, senza caratterizzazione analitica"
CER             Definizione (note)
020104     rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020401     terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio
030101     scarti di corteccia e sughero
030105     segatura, trucioli, residui di taglio, legno, panelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030199     rifiuti non specificati altrimenti esatta descrizione del rifiuto nel formulario
030301     scarti di corteccia e legno
040109     rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
040199     rifiuti non specificati altrimenti esatta descrizione del rifiuto nel formulario
040221     rifiuti da fibre tessili grezze
040222     rifiuti da fibre tessili lavorate
040299     rifiuti non specificati altrimenti esatta descrizione del rifiuto nel formulario
090107     carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
090108     carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
100101     ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
101103     scarti di materiali in fibra a base di vetro
101112     rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
120105     limatura e trucioli di materiali plastici
150106     imballaggi in materiali misti
150203     assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti
160216     componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 esatta descrizione del rifiuto nel formulario
170604     altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170802     materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
170904     Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
190501     parte di rifiuti urbani e simili non compostata
190502     parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
190503     compost fuori specifica
190801     vaglio
190802     rifiuti dell'eliminazioni della sabbia
190904     carbone attivo esaurito
190905     resine di scambio ionico saturate o esaurite
190805     fanghi prodotti dagli impianti provinciali di depurazione biologica delle acque reflue urbane
in caso di comprovata necessità, riconosciuta con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di depurazione. Copia del provvedimento deve essere  comunicata dall'Agenzia  Provinciale per la protezione dell'ambiente.
191212     altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
191302     rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
200203     altri rifiuti non biodegradabili
200301     rifiuti urbani non differenziati
200302     rifiuti di mercati
200303     residui della pulizia delle strade
200307     rifiuti ingombranti
 
Articolo redatto da D.Ischia - CET soc.coop.


Rifiuti Pericolosi (Da: Gestione - Rifiuti.it)

Di norma sono pericolosi i rifiuti non domestici che nell'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, ossia nel comunemente detto CER, sono contrassegnati con un asterisco (art. 184, comma 5 del D.Lgs. 152/2006).
Se però in tale Allegato il rifiuti è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto diverso da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se tali sostanze raggiungono determinate concentrazioni.
Nell'introduzione all'elenco dei rifiuti è infatti precisato che:
•   i rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva (quindi quelle sui rifiuti pericolosi contenute nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006), a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5 (ossia a condizione che non siano rifiuti domestici), ma
•se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto diverso da quello pericoloso, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni, venendo a tal fine precisato che le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione , in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che nazionale.

Valori Soglia per la classificazione dei rifiuti identificati come pericolosi mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose
 -punto di infiammabilità≤55 C
 -una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale≥0,1 %
 -una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale≥3 %
 -una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale≥25 %
 -una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale≥1 %
 -una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale≥5 %
 -una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale≥10 %
 -una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale≥20 %
 -una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione≥0,1 %
 -una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione≥1 %
 -una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo produttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione≥0,5 %
 -una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo produttivo (categorie 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione≥5 %
 -una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione≥0,1 %
 -  una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione≥1%

I "Non-Rifiuti"

Il D.Lgs. 152/2006 contiene anche alcune disposizioni per l'individuazione delle condizioni in presenza delle quali alcune tipologie di materiali di risulta non vengono classificati come rifiuti. Tali disposizioni sono essenzialmente costituite dalle definizioni di:
  -  Materia Prima Secondaria (MPS)
  -  Sottoprodotto
  -  Prodotto di Recupero
nonchè dalla regolamentazione del riutilizzo delle terre e rocce da scavo.
Materie Prime Secondarie (MPS)
In base all'art. 181-bis, introdotto dal "correttivo" dell'aprile 2008, le materie prime secondarie (e le sostanze e i prodotti secondari) verranno definite ed individuate con apposito decreto ministeriale nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:In sostanza, fatto salvo quanto verrà stabilito da un futuro decreto ministeriale, non sono rifiuti tutte le sostanze e materiali che presentino le caratteristiche dei prodotti di recupero individuati dalle vigenti norme tecniche sul recupero in regime semplificato (D.M. 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269), non solo quando derivano da operazioni di recupero di rifiuti, ma anche in ogni altro caso in cui comunque possiedano tali caratteristiche.

Prodotti di RecuperoIl D.Lgs. n. 152/2006 precisa che sono "prodotti" e non sono più rifiuti gli "ex-rifiuti" per i quali:
1)   siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2)il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3)soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4)non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5)abbiano un valore economico di mercato.
La nuova definizione di sottoprodotto, introdotta con il "correttivo", a differenza di quella originaria, non prevede tra i presupposti il fatto che si tratti di materiali che scaturiscono in maniera continuativa dal processo industriale (il sottoprodotto può quindi anche essere ottenuto in modo discontinuo), nè la condizione che l'utilizzo venga attestato "tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo".

A supporto della sopraccitata definizione di sottoprodotto è utile sottolineare che anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia ripetutamente precisato che "in determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non cerca di "disfarsi", ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per essa favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Non vi è, in tal caso, alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni della detta direttiva - che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti - beni, materiali o materie prime che, dal punto di vista economico, hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione" (sentenza 8 settembre 2005 C-121/03)

Terre e Rocce da ScavoLa disciplina delle terre e rocce da scavo, introdotta dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e poi ampliamente rivista con il D.Lgs. n. 152/2006, è stata ulteriormente (e completamente) riformulata in sede di "correttivo", a seguito del quale l'art. 186 ora dispone:
•   da un lato che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie (non sono più considerati "i residui della lavorazione della pietra" come figuravano nel testo originale del D.Lgs. 152/2006), ottenute come sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti , rimodellazioni e rilevati, purchè sussistano determinate condizioni puntualmente elencate al comma 1 del medesimo art. 186;
•dall'altro (ultimo periodo del comma 1) che l'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183, comma 1, lett. p), lettera che per l'appunto, fissa le condizioni ricorrendo le quali un materiale è definito sottoprodotto.
Premesso che è totalmente escluso dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (non è comunque un rifiuto), il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzioni allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (voce aggiunta all'elenco delle esclusioni con legge n. 2/2009), per la destinazione delle terre e rocce di scavo a reinterri, riempimenti, rilevati, prima condizione, necessaria, ma non sufficiente è che
•   sia accertato che le stesse non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica (art. 186, comma1, lett.e))
A tal fine:
•   l'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore (art. 186, comma 6).
La sussistenza dei requisiti richiesti, compresa la certezza dell'utilizzo, ed i tempi dell'eventuale deposito temporaneo devono essere indicate:
•   nel progetto sottoposto a VIA, se l'opera per la quale viene effettuato lo scavo è soggetta a VIA;
•nella richiesta di permesso di costruire o nella Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), se l'opera non è sottoposta a VIA.
Solo per i lavori pubblici è considerato il caso che l'opera non sia sottoposta nè a VIA, nè a permesso , nè a DIA.
Rispetto a quanto era originariamente previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, ora, a seguito del "correttivo":
•   la destinazione delle terre da scavo va sempre e compiutamente definita prima di attuare lo scavo e l'unica autorità competente a ricevere la relativa documentazione è quella preposta a valutare ed assentire l'opera per la cui esecuzione vengono scavate le terre e rocce;
•non è più previsto il parere dell'ARPA, quanto meno non è più previsto che l'interessato debba acquisire un parere dell'ARPA;
ed inoltre:
•   nulla si dice per le terre derivanti da opere non sottoposte ad alcuna autorizzazione, salvo si tratti di opere pubbliche;
•resta ferma la previsione di un (futuro) decreto ministeriale di semplificazione per i cantieri di piccole dimensioni (6.000 mc), non essendo intervenuta alcuna variazione dell'art. 266, comma 7.

Esclusioni
In base all'art. 185, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 4/2008, non rientrano nel campo di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. medesimo e sono pertanto espressamente esclusi dalla disciplina generale della gestione rifiuti:Sono altresì esclusi in base a comma 2 del medesimo art. 185, ma solo se qualificabili ed utilizzabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma1, lett. p):

-   i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia, calore o biogas;
-i materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi;
-le eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.
Alcuni dei "rifiuti" esclusi dal campo di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 restano sottratti da ogni altra forma di disciplina; è il caso dei rifiuti reimpiegati nelle normali pratiche agricole, ovvero dei materiali litoidi. Altri, invece, sono sottoposti ad altre normative che ne disciplinano l'eliminazione in modo specifico ed in alcuni casi ben più rigoroso (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti radioattivi e gli esplosivi).


Altre Definizioni
Oltre alla definizione di rifiuto, materia prima secondaria, sottoprodotto, l'art. 183 contiene altre numerose definizioni quali: 
Classificazione dei Rifiuti e corretta attribuzione del Codice Identificativo
I rifiuti sono classificati (art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006):La distinzione tra i rifiuti urbani e i rifiuti speciali ha effetti:

•   sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere;
•sugli obblighi di registrazione e comunicazione annuale;
•sull'individuazione del soggetto che ha il compito di provvedere al loro smaltimento.
La distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ha effetti:
•   sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere;
•sugli obblighi di registrazione e comunicazione annuale;
•sul divieto di miscelazione;
•sul sistema sanzionatorio.
Le varie tipologie di rifiuti sono poi codificate in base all'elenco europeo dei rifiuti - cosiddetto CER - di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni riprodotto nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Rifiuti UrbaniSono rifiuti urbani (art. 184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006):

Rifiuti SpecialiSono rifiuti speciali (art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006):

Rifiuti Urbani per AssimilazioneCome si è visto, "urbani" sono in primo luogo i rifiuti domestici, ossia i rifiuti <<provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione>>, mentre sono speciali in particolare quelli provenienti da attività economiche (rifiuti agricoli, industriali, artigianali, da commercio e servizi).
Sono rifiuti urbani anche <<i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) (ossia non provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g)>> (art. 184, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006).
In base al richiamato art. 198, comma 2,  lett. g):I previsti criteri statali di assimilazione debbono essere fissati con apposito decreto ministeriale, nelle more dell'emanazione del quale continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2 lettera d) e 57, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che a loro volta prevedevano l'emanazione di un apposito d.m. (peraltro mai emanato) e nelle more, l'applicazione delle previgenti disposizioni in materia (art. 57).
•   i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lett. e); quest'ultimo come modificato dal correttivo a sua volta prevede che
•sono inoltre di competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, con la precisazione che però:

A tutt'oggi, quindi, sono ancora quelli di cui al D.P.R. n. 915 del 1982 e relative norme di attuazione i criteri di assimilazione sulla base dei quali i comuni possono stabilire che , ai fini della raccolta e dello smaltimento (quindi obbligo di conferimento al servizio pubblico ed assoggettamento alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006), determinati rifiuti non domestici di provenienza agricola, industriale, artigianale, commerciale e di servizi sono assimilati agli urbani divenendo rifiuti urbani ad ogni effetto.


Rifiuti Speciali assimilabili agli Urbani
La categoria dei rifiuti assimilati agli urbani, ovvero degli urbani per assimilazione, non va confusa con quella dei rifiuti speciali che, pur rimanendo tali, possono, per libera scelta di chi li ha prodotti o comunque li detiene, essere conferiti, in base ad apposita convenzione-contratto, al gestore del servizio pubblico ove lo stesso offra tale servizio.
Infatti è espressamente prevista tra le opzioni date al produttore di rifiuti speciali, per assolvere ai propri obblighi, quella del conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata  apposita convenzione (art. 188, comma 2, lett. c)), in alternativa con l'autorecupero o autosmaltimento, al conferimento ad imprese specializzate ed autorizzate e alla esportazione (come ultima istanza).
Perciò non vanno confusi i "rifiuti urbani per assimilazione" ed i rifiuti speciali che, restando tali, il gestore del servizio pubblico ha la facoltà di raccogliere (ed il produttore di conferirgli), chiaramente sul presupposto che siano compatibili e consimili ai rifiuti urbani. Per tali rifiuti non è dovuto il pagamento della "tariffa" venendo il corrispettivo stabilito nella convenzione da stipularsi tra il gestore del servizio e l'utente.

a)   i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b)i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando che le terre e rocce da scavo non sono rifiuti ove ricorrano determinate condizioni (dettagliatamente stabilite dall'art. 186);
c)i rifiuti da lavorazioni industriali;
d)i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e)i rifiuti da attività commerciali;
f)i rifiuti da attività di servizio;
g)i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, da depurazione delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera;
h)i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i)i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
l)i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti;
m)il combustibile derivato da rifiuti (CDR).
a)   i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;
b)i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità; l'assimilazione è disposta dal Comune in base a criteri fissati in sede statale;
c)i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d)i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e)i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
f)i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di sui alle lettere b), c) ed e).
•   secondo l'origine in:
-   rifiuti urbani
-rifiuti speciali
•secondo le caratteristiche di pericolosità in:
-   rifiuti non pericolosi
-rifiuti pericolosi
a)   le emissioni in atmosfera, ossia gli effluenti gassosi (i quali sono disciplinati nella Parte Quinta del medesimo D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera");
b)le acque di scarico (la cui disciplina è contenuta nella Parte Terza, Sezione Seconda, sempre del D.Lgs. 152/2006 "Tutela delle acque dall'inquinamento"), eccettuati i rifiuti allo stato liquido, che, come tali restano sottoposti alla disciplina dei rifiuti;in sintesi, la distinzione tra scarico idrico e rifiuto liquido è essenzialmente data dalla stabilità o meno della "condotta che lega l'origine del refluo con la sua destinazione: è uno scarico liquido (disciplinato quindi dalla Parte Terza, Sezione Seconda del D.Lgs. 152/2006) l'acqua usata convogliata al suo destino finale (fiume canale, lago, mare, fognatura) tramite un'opera fissa; è un rifiuto liquido invece l'acqua usata se trasferita all'impianto di trattamento tramite autobotte.
c)i rifiuti radioattivi;
d)gli esplosivi in disuso;
e)i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
f)le carogne, i materiali fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
g)i materiali vegetali, le terre ed il pietrame non contaminati provenienti dalla manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
h)il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione allo stato naturale nello stesso in cui è stato scavato (secondo quanto specificato dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185)
•   siano state completate le operazioni di recupero (art. 181, comma3),
fermo restando che:
•   i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche (che verranno) fissate con il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare...di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico (art. 181-bis, comma 2) e che,
•fino all'emanazione di tale decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269 (art. 181-bis, comma 3) nonchè la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN (art. 181-bis, comma 4)
Quest'ultima disposizione sta a precisare che, in attesa del previsto decreto ministeriale, sono comunque non-rifiuti, ma prodotti di recupero tutti quelli individuati come tali dalle vigenti norme tecniche per il recupero in regime semplificato dei rifiuti non pericolosi (D.M. 5 febbraio 1998), dei rifiuti pericolosi (D.M. n. 16/2002) e dei rifiuti prodotti dalle navi (D.M. n. 269/2005). Dette norme tecniche, infatti, individuano per ogni tipologia di rifiuto recuperabile in regime semplificato:
•   la provenienza;
•le caratteristiche;
•il processo di recupero;
•l'esito del recupero, ossia le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.

Sottoprodotti
L'art. 183, comma 1, lett. p) definisce sottoprodotti:
le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
a)   siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
b)siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
c)siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
d)siano precisati i criteri di qualità ambientale i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
e)abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. (art. 181-bis, comma 1)

Al momento, in via transitoria ed in attesa dell'emanazione del previsto decreto ministeriale di cui sopra, ai fini delle materie prime secondarie si continuano ad applicare:
•   le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, che individuano i prodotti di recupero rispettivamente da rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi in generale e rifiuti pericolosi prodotti dalle navi (art. 181-bis, comma 3)
•la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN, in particolare nella parte in cui precisa che sono materie prime secondarie o comunque non rifiuti tutti i materiali, le sostanze e gli oggetti...purchè abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate nel D.M. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego. (art. 181-bis, comma 4)



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